INFORTUNI SUL LAVORO, INDENNITA’, RISARCIMENTO E RESPONSABILITA’

Gli infortuni sul lavoro occupano di frequente, purtroppo, le prime pagine della cronaca in quanto si concretizzano in fenomeni mortali o comunque in grado di ledere in maniera grave l’incolumità fisica dei lavoratori.

Si consideri che nel 2022 gli infortuni denunciati all’Inail sono stati ben 697.773 di cui € 1090 mortali.

Per infortuni sul lavoro, come noto, si intendono quelli ‘avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui ne sia derivata la morte o l’inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni’

L’infortunio deve essere quindi conseguente ad un incidente connesso con l’attività lavorativa o con tutte le attività alla stessa prodromiche e strumentali

Sono esclusi gli infortuni simulati o dolosamente aggravati dal lavoratore

 La causa violentaè da intendersi come quella componente esterna che, interferendo in maniera repentina e diretta all’interno del luogo di lavoro, compromette l’integrità psico-fisica del lavoratore.

 In seguito all’infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato a darne notizia immediata al datore di lavoro, per non perdere la possibilità di usufruire delle prestazioni Inail per i giorni precedenti alla comunicazione.

Il datore di lavoro, entro due giorni dalla notizia, deve fare denuncia telematica all’Inail

Qualora il datore di lavoro non adempia agli obblighi di denuncia o comunicazione, il lavoratore può, in prima persona, rivolgersi alla sede INAIL competente e provvedere all’incombenza, munito di copia del certificato medico inerente all’infortunio.

L’INAIL interviene e grazie al contributo che ogni datore versa all’istituto – quale premio assicurativo – al lavoratore infortunato spettano determinate prestazioni, tra cui

 l’Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, finalizzata:

 un trattamento retributivo al lavoratore assente dal lavoro per infortunio

la copertura delle spese sanitarie (cure mediche, accertamenti diagnostici, protesi).

 dal 1° al 3° giorno il lavoratore percepirà normalmente dal datore di lavoro:

il 100% della sua normale retribuzione giornaliera inerente al giorno nel quale l’infortunio è avvenuto;

il 60% della normale retribuzione, fino al terzo giorno successivo al giorno dell’evento (c.d. “periodo di carenza”), salvo condizioni migliori eventualmente previste dal contratto collettivo applicato al caso specifico. 

Dal   4° giorno, scatta l’indennità INAIL:

al 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore e sarà erogata dal 4º al 90° giorno in cui permane l’infortunio;

al 75% della retribuzione media giornaliera del lavoratore, erogata dal 91°.

Gli infortuni possono comportare menomazioni dell’integrità psicofisica abbastanza serie, in questi casi l’INAIL erogherà delle prestazioni a seconda del grado di menomazione subite e del c.d. danno biologico, accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.

Qualora il danno comporti una menomazione permanente di entità superiore al 6% ed entro il 15% sarà erogata una prestazione economica detta “indennizzo in capitale” e verrà erogata in una unica soluzione facendo riferimento per l’ammontare alla “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al D.M. 12 luglio 2000 come modificato dal D.M. 45/2019.

Quando invece la permanente menomazione accertata oscilla tra il 16% ed il 100% l’indennizzo viene erogato in rendita e l’importo si compone di una quota che risarcisce e indennizza il danno biologico ed un’altra che invece indennizza la ridotta capacità del lavoratore a produrre reddito;

Ciò detto, in merito alle indennità erogate dall’Inail, rimane da valutare   quando e se il datore di lavoro ha delle responsabilità e risponde di ulteriori danni subiti dal lavoratore

L’art 2087 del codice civile testualmente recita ‘ l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro’

La sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione

L’art 2087 c.c., secondo la recente pronuncia della Cassazione  n 10115 del 29.3.2022, configura una responsabilità contrattuale collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche nel momento.

La violazione della predetta norma comporta il diritto per il lavoratore di richiedere il risarcimento del danno patito che va oltre all’indennità riconosciuta dall’Inail

Il cosiddetto danno differenziale è infatti quel danno che spetta al lavoratore ogni qualvolta l’infortunio è avvenuto per responsabilità del datore per violazione e mancata adozione di tutte le misure di sicurezza atte alla salvaguardia del prestatore di lavoro

Il danno risarcibile è rappresentato da  

danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%: che tutela ogni lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore;

danno patrimoniale: le spese sostenute dal lavoratore e il mancato guadagno cagionato dall’infortunio occorso;

danno morale: danno non patrimoniale, qualificato come ogni turbamento dello stato d’animo;

danno esistenziale: il pregiudizio che altera le abitudini e gli assetti relazionali di una persona, inducendolo a concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita.

La complessità della materia e la varietà della casistica, anche sotto il profilo penale, come già esposto in precedenza, impongono e richiedono un intervento e un’assistenza legale attenta ed efficace per una maggior tutela del bene primario costituzionale della salute

Avv. Daniela Magni

Avv. Laura Scattino

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