QUANDO UN INFORTUNIO SUL LAVORO DIVENTA PENALE

Con specifico riferimento alla responsabilità penale quando si verifica un infortunio sul posto di lavoro, la normativa di riferimento è contenuta sia nel Codice penale, che nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) che individua i fattori di rischio, le misure da adottare e le strategie da attuare in caso di incidente, e conseguente infortunio, durante l’attività lavorativa.

Nello specifico, gli artt. 36 e 37 impongono l’obbligo di formazione e aggiornamento del personale allo scopo di rendere i soggetti edotti circa le condizioni utili per lo svolgimento della propria mansione in piena sicurezza.

Gli obblighi formativi, infatti, concorrono a garantire l’esigenza di conoscenza e conoscibilità della legge ma, soprattutto, costituiscono concreto deterrente rispetto alla verificazione dell’illecito. E invero, con il rispetto degli obblighi di formazione, non soltanto si raggiunge l’obiettivo di mandare esente da responsabilità penale il datore di lavoro che dimostri il pieno rispetto della disciplina antinfortunistica, ma, molto più efficacemente, si realizza concretamente la finalità di assicurare al lavoratore un comportamento cosciente e consapevole dei rischi dell’attività e delle misure adottate per prevenirli.

Nel nostro ordinamento la ratio di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori. Questo fa sì che la semplice condotta colposa del lavoratore è irrilevante rispetto all’evento del danno, anche sotto il profilo dell’entità del risarcimento.

Della responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto nei casi in cui questi abbia posto in essere comportamenti abnormi ovvero esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute. In tal caso il comportamento DEL LAVORATORE si pone come causa esclusiva dell’evento dannoso.

Giova osservare che la disciplina normativa prevede, in questo ambito, due fattispecie penali di particolare rilievo contenute negli artt. 589 co. 2, e 590 co. 3, c.p.: l’omicidio colposo e le lesioni colpose, in quel particolare caso in cui il reato si consumi a causa della violazione della disciplina antinfortunistica, per responsabilità omissiva del datore di lavoro. Il Codice penale, infatti, sancisce che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Nei casi qui menzionati, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e l’omissione sanzionata coincide proprio con l’omessa predisposizione di un ambiente salubre e sicuro per i dipendenti che si pone come antecedente causale dell’evento lesione o dell’evento morte.

E invero, si ritiene responsabile il datore di lavoro qualora si accerti che, laddove l’agente si fosse attenuto alle prescrizioni di legge, che gli impongono di adottare specifici protocolli di sicurezza in ossequio alla normativa antinfortunistica, l’infortunio sul lavoro non si sarebbe verificato.

Allo stesso modo, i protocolli di sicurezza divengono centrali anche nell’accertamento dell’elemento soggettivo. I due reati sin qui analizzati, invero, sono entrambi reati di natura colposa, con ciò intendendo che gli eventi giuridici non sono voluti dall’agente, ma da questi unicamente rappresentati o quanto meno rappresentabili.

L’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se vi sia stata la violazione di una norma antinfortunistica ma anche se chi l’ha commessa abbia potuto prevedere con giudizio “ex ante” che potesse causare un evento e quindi attivarsi per evitarlo. Il giudice pertanto dovrà necessariamente verificare se l’evento derivato rappresenti o meno la “concretizzazione” del rischio, che la regola cautelare mirava a prevenire e, se tale evento dannoso, fosse o meno prevedibile da parte dell’imputato.

Dalla parte del lavoratore, occorre recarsi da un avvocato che rediga in maniera tecnicamente corretta la denuncia/querela, talvolta accompagnata da una consulenza medico legale necessaria per stabilire l’entità del danno e la richiesta risarcitoria.
Dalla parte del datore di lavoro, l’assistenza del difensore è necessaria per dimostrare l’eventuale responsabilità esclusiva del lavoratore nella causazione dell’evento piuttosto che per approntare l’attività necessaria a definire il procedimento penale con il minor nocumento possibile.

Laura Scattino

Daniela Magni

Blog

I nostri pareri

CODICE ROSSO: la nuova legge per la violenza contro le donne

Il Codice Rosso, ovvero la legge n.69 del 19 luglio 2019 è stata emanata a causa del sempre più elevato e preoccupante fenomeno della violenza di genere e delle nuove forme di aggressione perpetrate nel…

INFORTUNI SUL LAVORO, INDENNITA’, RISARCIMENTO E RESPONSABILITA’

Gli infortuni sul lavoro occupano di frequente, purtroppo, le prime pagine della cronaca in quanto si concretizzano in fenomeni mortali o comunque in grado di ledere in maniera grave l’incolumità fisica dei lavoratori. Si consideri…

QUANDO UN INFORTUNIO SUL LAVORO DIVENTA PENALE

Con specifico riferimento alla responsabilità penale quando si verifica un infortunio sul posto di lavoro, la normativa di riferimento è contenuta sia nel Codice penale, che nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza…

CONTATTACI

Lavoriamo insieme