E’, purtroppo, una realtà molto diffusa il ‘sovraindebitamento’, ovvero la situazione in cui privati e piccoli imprenditori possono trovarsi quando la posizione debitoria è di portata tale da non poter essere affrontata mediante il normale adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Il concetto di sovraindebitamento è entrato nel nostro ordinamento grazie alla legge n. 3 del 2012 ‘Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento’ (definita anche legge ‘salva suicidi’), che ha introdotto la possibilità di accedere ad una procedura apposita per la composizione della crisi e della situazione debitoria per tutti quei soggetti che ex lege non sono passibili di fallimento.
La procedura ha lo scopo di composizione della crisi mediante una proposta di accordo finalizzata alla ristrutturazione del debito che garantisca il pagamento sulla base di un piano omologato dal Tribunale attraverso una contrazione del debito e una dilazione del pagamento.
Il “Sovraindebitamento” è così descritto dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D Lgs 12.1.2019 n.14 in vigore dal 15.7.2022):
“Stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative”
“Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”
Si può definire il sovraindebitamento come una situazione in essere in cui si manifesta uno squilibrio duraturo tra gli obblighi che sono stati assunti e il patrimonio liquidante.
Alla procedura di sovraindebitamento possono partecipare soltanto i soggetti che l’ordinamento italiano non ritiene rientranti nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare: aziende agricole, persone fisiche, i liberi professionisti, piccoli imprenditori, start-up innovative, enti appartenenti al terzo settore.
La riforma introdotta con il Codice della crisi e dell’insolvenza ha previsto l’accessibilità alla procedura anche ai soci illimitatamente responsabili, quando la posizione debitoria degli stessi non riguarda i debiti della società.
Le procedure previste sono:
- il piano di ristrutturazione dei debiti(ex piano del consumatore art 67-73) riservato al ‘consumatore’ (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta)
- concordato minore(ex accordo di composizione della crisi art 74-83) riservato a imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti, start up innovative;
- liquidazione controllata del debitore (ex liquidazione del patrimonio artt. 268-277), rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati.
Le cause che possono portare ad unostato di sovraindebitamento sono molteplici ovvero, escludendo la malafede del debitore, la perdita e/o riduzione improvvisa del lavoro, esborsi non preventivati successivi all’assunzione di obbligazioni, avvalli o garanzie per conto terzi che non hanno onorato il debito, stato di malattia, mancati incassi preventivati.
La Legge sulla crisi da sovraindebitamento nasce dall’esigenza di trovare una corretta soluzione che contempli in maniera equa gi interessi dei creditori che possono rientrare, seppur parzialmente, di almeno di una parte di denaro, con quello dei debitori che possono pianificare e rientrare della propria situazione debitoria conservando capacità economica e dgnità.
La procedura può portare a diverse conseguenze per i creditori: rientro parziale del credito (per l’ente erogatore); estinzione totale del debito residuo; annullamento degli interessi su eventuali rate rimanenti; cancellazione del nominativo in banche dati per l’accesso al credito (CRIF).
La procedura di sovraindebitamentoprevede la presentazione di un ricorso munito di tutta la documentazione a sostegno della fondatezza della domanda e, quindi, della situazione di crisi che verrà sottoposto a verifica da parte del Tribunale, unitamente all’ Organismo di Composizione della Crisi a cui il ricorso stesso va presentato, che ne valuterà la richiesta per fattibilità, merito e convenienza.
La procedura per l’esdebitazione, non richiede consenso dei creditori che sono solo chiamati a presentare eventuali osservazioni e comporta, dopo l’omologa da parte del Tribunale, come conseguenza, che i debiti residui non siano più esigibili in quanto esdebitati.
Con la riforma del 2019, è possibile proporre il cosiddetto ‘saldo e stralcio’, che permette di sanare a condizioni vantaggiose, anche per i debiti col fisco per coloro che hanno liquidazioni aperte previste dalla legge sopracitata
Si tratta, ad esempio, di somme derivanti dagli omessi versamenti per autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps nonché all’iva
Si cita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la significativa sentenza 15 settembre 2014 – Tribunale di Busto Arsizio
“Se la proposta del c.d. “Piano del consumatore” è corredata dalla documentazione richiesta e rispettosa dei requisiti di ammissibilità contemplati dalla legge, il piano deve essere omologato ed eseguito anche laddove si riduca significativamente il debito nei confronti di Equitalia, unico creditore”
I debiti sanabili sono quelli contratti con finanziarie, banche, fornitori, pubbliche amministrazioni e privati mentre non possono essere sottoposti a cancellazione/contrazione quelli da risarcimento extracontrattuale e quelli inerenti agli alimenti.
Il codice della crisi d’impresa ha esteso la possibilità di accedere alla procedura ai familiari (coniuge, parenti entro il 4 grado, affini entro il 2 grado, parti dell’unione civile, conviventi di fatto).
Ha inoltre ampliato il concetto di consumatore estendendolo ai soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni purchè si tratti di debiti estranei a quelli sociali e non vi sia pregiudizio per i creditori della società
Inoltre, il Codice inserisce l’estensione degli effetti della procedura societaria ai soci illimitatamente responsabili.
La normativa è applicabili solo ai soggetti sovraindebitati che però siano meritevoli, quindi vi sono diverse cause ostative alla possibilità di accesso: avere beneficiato della procedura nei 5 anni precedenti, averne usufruito per due volte, aver concorso al sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.
La procedura , a cause di tutte le differenziazioni e le tipologie dei singoli casi come sopra esposti, seppur indirizzata alla soluzione delle posizioni di sovraindebitamento e quindi ispirata anche a principi di snellezza e celerità, non è tuttavia di facile approccio e conseguimento, motivo per il quale, al fine di presentare una domanda completa e passibile di accoglimento, si ritiene opportuno rivolgersi ad un professionista che possa accompagnare e supportare l’istante nella fase preliminare e nel corso dello sviluppo della procedura stessa, fino all’omologazione da parte del Tribunale competente.
Avv. Daniela Magni
Avv. Laura Scattino