A chi non è capitato di imbattersi, in qualità di pedone, ciclista, motociclista o automobilista nella cosiddetta ‘ insidia stradale’, che sia rappresentata da una buca o un avvallamento del terreno, un dislivello di un tombino, un marciapiede sconnesso per la presenza di enormi radici che ‘increspano’ l’asfalto, o lastre di ghiaccio ?
L’insidia stradale, infatti, è proprio costituita da quel pericolo nascosto presente sul suolo pubblico o privato in cui le persone si imbattono percorrendo un tratto di strada.
‘L’insidia stradale non è un concetto giuridico ma un mero stato di fatto che per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità integra una situazione di pericolo occulto ‘ (Cass Civ n.15375 11.7.2011)
Situazioni molto diffuse in cui, però, spesso, il risultato non è il semplice rammarico o fastidio per la difficoltà di transitare, ma, purtroppo, è una caduta o un danno materiale del mezzo impiegato.
Cosa succede, quindi, quando un’insidia stradale determina un danno fisico o materiale al malcapitato che si è imbattuto nell’incresciosa situazione?
Ci troviamo di fronte all’ipotesi di responsabilità per danno da cose in custodia disciplinata dall’art 2051 c.c. , che prevede che colui che ha il potere di vigilanza e controllo sulla cosa sia responsabile dei danni causati dalla cosa stessa.
Ne consegue che, sembrerebbe, che la PA sia da ritenersi responsabile dei danni che un soggetto subisce cadendo a causa di un’insidia stradale.
Tuttavia il danneggiato non può ritenersi totalmente esonerato da responsabilità in quanto anche la sua condotta rispetto all’evento dannoso non può non trovare considerazione.
Si pensi ad esempio ad una persona distratta, ubriaca o sotto effetto di sostanze stupefacenti che inciampi e cada in concomitanza ad un ‘vizio’ del manto stradale facilmente visibile e quindi evitabile, o al soggetto incauto che, benchè ci sia segnalazione di strada sconnessa, la percorra al buio e così via.
L’insidia, infatti, per ritenersi tale deve essere oggettivamente nascosta e non evitabile usando l’ordinaria diligenza.
Il soggetto che abbia adottato nel suo incedere tutte le normali cautele e, tuttavia si imbatte nel ‘ trabocchetto’ può richiedere il risarcimento dei danni patiti purchè dimostri il verificarsi del fatto, il danno patito e il nesso eziologico tra fatto lesivo e la ‘res’.
Ciò dimostrato, secondo la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione sez VI n. 3041/2022 non è a carico del danneggiato l’onere di provare, invece, l’imprevedibilità e la non evitabilità dell’insidia, rimanendo la prova contraria a carico della PA
Tema molto dibattuto in giurisprudenza è la possibilità per l’Ente di esercitare fattivamente il proprio obbligo di custodia sui beni demaniali, ogni qualvolta che su questi per le loro caratteristiche e dimensioni non risulti possibile esercitare la custodia intesa come potere di fatto sulla cosa.
Sarà il Giudice di merito a dover accertare se, nell’ipotesi di demanio stradale, sia possibile esercitare di fatto la custodia tenendo in considerazione caratteristiche, condizioni in cui generalmente si trova, segnalazioni di attenzioni, affidamento che gli utenti fanno tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità (Cass civ 24793/2013)
Trattandosi quindi di responsabilità del custode, mentre il danneggiato è tenuto a dimostrare il fatto e il nesso causale tra la ‘cosa’ e il danno, la responsabilità dell’Ente si presume.
L’unica prova che la PA può portare a propria discolpa è l’ipotesi del caso fortuito
Ovvero dovrà dimostrare che il pericolo è insorto improvvisamente o che dall’evento dannoso è concorso il comportamento del danneggiato, circostanza che potrebbe anche incidere sul risarcimento del danno in misura percentuale rispetto al grado di colpa nell’evento.
La quantificazione del danno patito dovrà invece essere oggetto di accertamento medico legale, in caso di lesioni o di perizia tecnica in caso di danno materiale.
Quindi il soggetto che, percorrendo un tratto stradale che presenta insidia come sopra specificata, subisce un danno , potrà richiedere ed ottenere il risarcimento purchè dimostri il fatto, il danno e il nesso causale con la cosa (strada, marciapiede, tombino etc) e purchè non vi abbia concorso con il proprio incauto comportamento( circostanza che potrebbe determinare un riconoscimento solo parziale del danno).
A sua volta l’Ente potrà essere considerato esente da responsabilità solo ed unicamente provando il caso fortuito (ad esempio buca sul manto stradale appena formatasi che ha reso impossibile un intervento immediato di manutenzione)
Avv. Daniela Magni
Avv. Laura Scattino