Capita a chiunque di bere un bicchiere in più nel corso di una cena tra amici o con i propri familiari, soprattutto quando, magari, si festeggia qualche lieto evento.
E come fare a divincolarsi dalla richiesta di brindisi del proprio capo, quando partecipiamo alle feste aziendali?
Tutti sappiamo, però, che se si assumono sostanze alcoliche si diventa meno “reattivi”, soprattutto quando ci si mette alla guida. Conseguentemente, si diventa pericolosi per la propria ed altrui incolumità.
In ragione di ciò, chi si mette alla guida in stato di ebbrezza può andare incontro a sanzioni amministrative e penali.
La guida in stato di ebbrezza è vietata in Italia ed in tutto il mondo, perché gli effetti negativi dell’alcol incidono pesantemente sulle prestazioni al volante del conducente. Il Codice Stradale sanziona tale condotta negli articoli 186 e 186 bis, affermando che il reato è di competenza del tribunale del luogo dove è stata accertata l’inosservanza. Dalla violazione deriva la denuncia all’Autorità giudiziaria, che avvia un procedimento penale a carico del conducente ritrovato con eccesso di alcol alla guida.
Secondo la normativa italiana vigente, il valore limite legale del tasso di alcolemia è pari a 0,5 g/litro. Guidare un veicolo oltre questo limite, e quindi in stato di ebbrezza, costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada.
Secondo l’articolo 186 del Codice stradale è vietato guidare in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Chiunque si metta al volante in tale stato psico-fisico è punito con una gravosa pena, differente in base al tasso alcolico riscontrato. Secondo le vigenti regole de Codice della strada:
- la guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con l’ammenda da 500 a 2000 euro e la sospensione patente da 3 a 6 mesi;
- la guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l è perseguita con l’ammenda da 800 a 3200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno;
- la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con l’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da 6 mesi ad un anno, la sospensione patente da 1 a 2 anni, il sequestro preventivo del veicolo e la confisca dello stesso (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
Sanzioni durissime per i neopatentati. Infatti, in base a quanto disposto dal Codice della Strada, per i minori di 21 anni e per tutti i soggetti neopatentati (coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni) il limite imposto è di zero grammi per litro.
Anche per i guidatori professionali che svolgono l’attività di trasporto di merci o di persone e per i conducenti di veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, sono previste sanzioni raddoppiate in caso di guida in stato di ebbrezza accertata e revoca della patente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Il Codice della Strada prevede sanzioni maggiorate per la guida in stato di ebbrezza in alcuni casi specifici. Ad esempio se il guidatore che ha bevuto causa un incidente, con o senza feriti e morti, o se il guidatore è recidivo.
Non è inoltre possibile rifiutarsi di sottoporsi all’alcol test senza incorrere in pesanti sanzioni.
Le sanzioni previste dal Codice della Strada si raddoppiano per il conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale oltre alla disposizione del fermo amministrativo del veicolo con cui è stato provocato l’incidente per un periodo di 180 giorni, eccetto nei casi in cui il veicolo è intestato ad un soggetto diverso da quello che ha provocato l’incidente.
La tanto temuta revoca del tesserino rosa per eccesso di alcol al volante avviene in seguito ad alcune gravi trasgressioni, in particolare quando:
- il reato è stato commesso da un conducente di autobus o veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t);
- in caso di recidiva biennale (nel caso in cui la stessa persona ripete le violazioni nel corso di un biennio).
La revoca della patente è disposta anche quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un sinistro stradale.
Il prefetto riceve la patente ritirata dall’organo di polizia unitamente al verbale di contestazione della violazione. Dopo la ricezione provvede a stabilire la durata della sospensione. Il prefetto emette perciò l’ordinanza di sospensione che sarà al più presto notificata all’interessato.
In tutte le ipotesi summenzionate è possibile impugnare l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente entro 30 giorni dalla sua notifica. L’opposizione deve avvenire di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria che in tal caso è il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Allo stadio di opposizione la sanzione della sospensione della patente non è ancora definitiva. Bisogna attendere l’esito del processo penale instauratosi di fronte al giudice di pace, il quale potrà emanare una sentenza di condanna ed applicare quale sanzione accessoria della pena principale la sospensione della patente. Con la sentenza di condanna all’esito del processo penale la sospensione della patente diventa definitiva.
Una volta ricevuto il provvedimento del Prefetto, sarà utile rivolgersi al proprio avvocato difensore, il quale procederà a depositare il ricorso. Seguirà la fissazione dell’udienza dinanzi al Giudice, per poter discutere il ricorso per poter riavere la patente. Di norma, durante tale udienza, l’avvocato difensore presenterà un certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla Commissione medica locale. Al suo interno verrà attestato che il guidatore non è bevitore abituale.
Il Giudice di Pace deciderà e, nella maggior parte dei casi, prendendo atto che il soggetto è idoneo alla guida, potrà sospendere l’efficacia del provvedimento del Prefetto, anche solo limitatamente alla sospensione della patente.
Come posso ridurre le sanzioni o evitare la condanna penale? Con i lavori socialmente utili!
Se il tuo tasso alcolemico rientra nella prima fascia di gravità, dovrai preoccuparti solo della:
- sanzione amministrativa pecuniaria (soldi da dare allo Stato);
- decurtazione di 10 punti dalla patente;
- sospensione della patente.
In altri termini, dovrai pagare la sanzione pecuniaria e sottoporti alla visita medica della revisione per ottenere rapidamente la patente.
Se il tuo tasso alcolemico rientra nella seconda o terza fascia, devi fare i conti con la sanzione penale e valutare tutti gli effetti negativi che derivano da una condanna penale, come ad esempio la fedina penale sporca.
Proprio per questa ragione, anziché intraprendere strade rischiose per un’assoluzione (quasi) impossibile, occorre avere senso pratico e scegliere la strada migliore per ridurre i danni:
- lavori di pubblica utilità;
- sospensione del processo con messa alla prova.
La pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità
La prima strada è chiedere la conversione della pena irrogata dal giudice penale, con i lavori di pubblica utilità.
I lavori di pubblica utilità consistono in attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso enti convenzionati con il tribunale o pressi associazioni che si occupano della sicurezza ed educazione stradale.
I lavori di pubblica utilità avranno una durata pari alla sanzione detentiva irrogata. In caso di sanzione pecuniaria, un giorno di lavoro di pubblica utilità sarà pari a 250,00 euro.
In caso di svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità:
- il reato verrà dichiarato estinto in un’apposita udienza;
- la sospensione della patente verrà dimezzata;
- la confisca del veicolo è revocata: l’auto sequestrata ti verrà restituita
La messa alla prova
Un’altra possibilità per evitare il processo è ricorre alla messa alla prova per gli adulti.
Prima che il processo abbia inizio, è data la possibilità all’imputato di chiedere la sospensione del processo e di essere ammesso ad eseguire lavori socialmente utili.
Se i lavori socialmente utili si concludono positivamente, si arriverà ad una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.
In altri termini, non viene irrogata alcuna condanna e tutto l’iter giudiziario si conclude con un proscioglimento.
Per accedere a tale istituto è necessario che il reato per il quale si è imputati abbia una pena detentiva fino a quattro anni ovvero un reato che rientra fra quelli previsti a citazione a giudizio diretta.
Avv. Laura Scattino
Avv. Daniela Magni