CI troviamo spesso a confrontarci con coppie che vogliono sapere come regolare il loro futuro rapporto. Matrimonio o convivenza? Semplice convivenza di fatto, disciplinata da un contratto o convivenza registrata?
E come vengono regolati i rapporti economici? E i figli? E l’eventuale malaugurata cessazione del rapporto?
Insomma qual è la miglior tutela dei diritti nei rapporti interpersonali basati su un vincolo affettivo?
Questa le domande che chi, prudentemente rivolgendosi all’avvocato, vuole soddisfare prima di intraprendere una strada tanto importante e che avrà risvolti e conseguenze impattanti in maniera rilevante sul proprio futuro.
Fortunatamente il diritto si evolve parallelamente ai fenomeni socio culturali che investono la vita quotidiana e, pertanto, non poteva mancare, seppur giunta tardivamente rispetto al richiamo sociale, una regolamentazione giuridica delle coppie di fatto, ormai sempre più diffuse, anche in conseguenza delle innumerevoli esperienze matrimoniali fallimentari.
Capita molto spesso che coppie con alle spalle un rapporto matrimoniale naufragato (ma talvolta, seppur raramente, anche giovani coppie che ‘mettono su casa’ per la prima volta) optino per la convivenza, intravedendo nel matrimonio una forma obsoleta o comunque non conforme e comprensiva dell’espressione del rapporto affettivo oppure in quanto reduci dall’esperienza negativa del matrimonio come qualcosa da non ripetere, scelgano la convivenza come soluzione ritenuta ‘più semplice’.
Ma bisogna fare molta attenzione.
Per coppia di fatto si intende semplicemente un rapporto tra due persone che convivono stabilmente unite da un sentimento affettivo, che non sia di parentela , adozione, matrimonio o unione civile.
La coppia di fatto di per sé non comporta alcun vincolo né obbligo giuridico, con la conseguenza che, in assenza di determinati e precisi accorgimenti, anche i rapporti di convivenza duraturi e solidi, non trovano alcun tipo di riconoscimento.
Per ovviare alle numerose e diversificate situazioni spiacevoli in cui la coppia, o uno di essa, può essere costretto ad affrontare spesso con frustrazione, in quanto soggetto privo di legittimazione, ( si pensi a titolo esemplificativo al decesso del convivente intestatario del contratto di locazione, oppure ancora all’assunzione di decisioni per un trattamento sanitario del compagno che si trova in un particolare stato precario di salute etc) occorre che la coppia di fatto metta in atto dei procedimenti a tutela dei componenti.
Intanto la coppia può sottoscrivere un contratto di convivenza con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato nella quale prevedere e disciplinare tutti i rapporti soprattutto patrimoniali
Dal 2016 inoltre è stata prevista la possibilità di registrare la convivenza in Comune dove la coppia risiede.
Tale registrazione, non obbligatoria, ma certamente tutelante, riconosce a favore dei componenti diversi diritti quali, ad esempio, visite al compagno detenuto, espressione di consenso per trattamenti sanitari, subentro nel contratto di locazione qualora il compagno intestatario deceda, diritto al risarcimento dei danni in caso di morte del compagno per fatto illecito altrui ( es sinistro stradale ) e molto altro.
Anche il contratto di convivenza (che tra l’altro può prevedere ad esempio l’impegno al mantenimento in caso di cessazione del rapporto a carico di una parte a favore del soggetto più debole economicamente) deve entrare a far parte della registrazione in Comune.
A differenza del matrimonio, infatti, i componenti della coppia di fatto, se non è previsto in un contratto, non sono tenuti a corrispondere alcunchè a sostegno dell’altra in caso di cessazione del rapporto,
Dal 2016 tuttavia, la parte economicamente più debole ha diritto agli alimenti, ovvero allo stretto necessario per vivere, solo però se verte in stato di bisogno e se non è nelle condizioni di avere una capacità reddituale.
Sarebbe poi opportuno prevedere l’assegnazione della casa qualora fosse di proprietà di solo uno dei due, così come eventuali restituzioni, sempre in caso di separazioni, se il non intestatario abbia comunque messo le proprie risorse nella coppia, ad esempio per pagare il mutuo.
Altro discorso riguarda i figli che, invece, hanno identica tutela sia se nati da un matrimonio che da una coppia di fatto i cui diritti, quindi, saranno ugualmente garantiti in caso di cessazione del rapporto,
Un discorso a parte meriterebbe, ancora, la convivenza tra persone dello stesso sesso, che, grazie alla legge Cirinnà del 2016, possono formalizzare il rapporto tramite le cosiddette ‘unioni civili’
Quindi, benchè spesso la convivenza venga vista come scelta più semplice rispetto al matrimonio, può presentare insidie se non si adottano una serie di ‘accorgimenti’ volti a disciplinare rapporti ,così da non trovarsi sprovvisti di tutela nella malaugurata ipotesi di separazione, ma anche per poter far valere i diritti di essere ‘compagni e non coniugi’ nel semplice vivere quotidiano.
Per questi motivi è preferibile avvalersi di una consulenza legale preventiva.
Avv. Daniela Magni
Avv. Laura Scattino